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Regolamento

Regolamento CE 561/2006

In base alla normativa vigente, Regolamento CE 561/2006 in materia di trasporto su strada effettuato a mezzo di veicoli adibiti a trasporto viaggiatori, tutti gli autisti di autobus devono attenersi a tali norme durante l’erogazione del servizio di noleggio per non incorrere in pesanti sanzioni con eventuali ripercussioni anche sul servizio in corso (il conducente che non ha rispettato il periodo di riposo, non potrà più proseguire il viaggio fin tanto che non avrà recuperato le ore di riposo mancanti).

Precisando che, il rispetto di tali norme, aumenta la sicurezza del Vs viaggio.

Si riporta di seguito un estratto di tale regolamento.

TEMPI DI GUIDA:

9 ore di guida giornaliere, estendibili a 10 ore giornaliere due volte alla settimana;

56 ore di guida settimanali;

90 ore di guida nell’arco di due settimane;

 

INTERRUZIONE DI GUIDA:

45 minuti di interruzione, dopo 4 ore e 30 minuti di guida continua;

I 45 minuti possono essere suddivisi in  due interruzioni (non invertibili) nel periodo di guida (ovvero dentro le 4h30) : la prima di ALMENO 15 minuti e la seconda di ALMENO 30  minuti.

 

PERIODO DI RIPOSO:

-          RIPOSO GIORNALIERO: riposo regolare: 11 ore nell’arco delle 24h.  oppure è possibile frazionarlo in 3h+9h nell’arco delle 24h. il riposo ridotto, vale a dire 9 ore nell’arco delle 24h, è consentivo massimo 3 volte alla settimana.

-          RIPOSO SETTIMANALE: riposo regolare: 45 ore dopo 6 giorni consecutivi di lavoro. Il riposo ridotto, vale a dire di almeno 24h è consentito solo con l’obbligo poi di compensazione entro la terza settimana successiva a quella in cui si è avuta la riduzione; ogni periodo di compensazione deve essere unito ad un riposo giornaliero o settimanale.